STATUTO
Art.1
E' costituita l'Associazione denominata "ASSOCIAZIONE DEI PERITI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI PADOVA" con sede in Padova, Via della Croce Rossa, 112
​
Art.2
L'associazione si propone di promuovere le attività di carattere culturale, ricreativo, sportivo, benefico tramite iniziative rivolte agli iscritti anche mediante promozione, diffusione, ed organizzazione di conferenze, convegni ed altre iniziative di carattere scientifico, tecnico e culturale; attività di formazione professionale o manageriale; organizzazione di gare sportive di qualsiasi genere non competitive; organizzazione di viaggi di gruppo in Italia ed all'estero a scopo di aggiornamento professionale o culturale; collaborazione con enti locali, loro consorzi ed associazioni pubbliche e private provinciali, regionali, nazionali ed internazionali ed in genere con ogni ente ed azienda pubblica e privata che possano contribuire alla riuscita delle iniziative dell'Associazione. L'Associazione si propone inoltre di tutelare la professionalità dei Periti Industriali sia in Italia sia all'estero.
​
Art.3
L'Associazione non ha fini di lucro.
​
Art.4
La durata dell'Associazione è illimitata. L'esercizio finanziario inizia dal primo Gennaio e termina il trentuno Dicembre di ogni anno.
FINANZE E PATRIMONIO
​
Art.5
Le entrate dell'Associazione sono costituite dalla quota di iscrizione da versamenti all'atto dell'ammissione all'Associazione nella misura fissata dall'Assemblea Ordinaria; dai contributi annui ordinari da stabilirsi annualmente dall'Assemblea Ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo; dalle quote dei soci sostenitori; da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'Assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario; da versamenti volontari degli Associati; da contributi di Pubbliche Amministrazioni, Enti locali, Istituti di credito e da enti od aziende in genere; da sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o di associati, siano essi beni mobili od immobili a qualsiasi titolo pervenuti dall'Associazione; dai proventi derivanti dalle iniziative ed attività dell'Associazione.
I contributi ordinari devono essere versati in unica soluzione entro il 30 (trenta) marzo di ogni anno. I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno solare in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte di nuovi soci. Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'Associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno solare in corso. Il socio che cessi per qualsiasi motivo di far parte dell'Associazione perde ogni diritto al patrimonio sociale.
​
Art.6
Organi dell'Associazione sono: l'Assemblea; il Consiglio Direttivo; il Presidente.
​
​
ASSEMBLEA E SOCI
​
Art.7
L'Assemblea è costituita da tutti i soci. I soci onorari, i soci sostenitori ed i soci straordinari possono partecipare alle assemblee dell'Associazione senza diritto di voto, pur avendo diritto di intervento.
​
Art.8
Sono soci fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione. Soci ordinari sono coloro che, in possesso della qualifica di Perito Industriale, inoltrano richiesta al Consiglio Direttivo per essere accolti nell'Associazione con qualifica di soci e detta richiesta sia accettata con delibera del Consiglio Direttivo stesso. Sono " Soci Straordinari " coloro che, non in possesso della qualifica di Perito Industriale e avendo interessi in comune con l'attività dell'Associazione, inoltrano richiesta al Consiglio Direttivo. La richiesta al Consiglio Direttivo, deve essere sottoscritta da almeno due Soci Ordinari dell'Associazione in regola con il pagamento delle quote annuali e che non siano sottoposti ad un giudizio del Collegio Arbitrale.
I Soci Straordinari, sono tenuti a versare la quota annuale uguale a quella dei soci Ordinari. Sono soci sostenitori coloro che versano una quota annuale almeno quadrupla della quota associativa normale. Sono Soci Onorari coloro che, previa accettazione, venissero designati dal Consiglio Direttivo e/o dal Consiglio dell’Ordine dei Periti Industriali di Padova, anche non in possesso della qualifica di Perito Industriale. I soci onorari, i soci sostenitori ed i soci straordinari, possono partecipare alle assemblee elettive, ma non possono esprimere nessun voto e non possono essere eletti nel Consiglio Direttivo.
​
Art.9
L'assemblea è convocata dal Presidente o da due terzi del Consiglio Direttivo con preavviso di almeno cinque giorni presso la sede della Associazione o altrove purché in luogo idoneo e di agevole accesso da parte dei soci. Essa si riunisce almeno una volta l'anno, imposta le linee generali dell'attività sociale, elegge il Consiglio Direttivo, approva il bilancio preventivo e quello consuntivo e delibera su ogni oggetto che venga ad essa sottoposto dal Presidente su incarico del Consiglio Direttivo.
L'assemblea delibera a maggioranza assoluta ed è valida in prima convocazione qualora sia presente o rappresentata la metà più uno dei suoi componenti; in seconda convocazione, che potrà tenersi anche nello stesso giorno della prima, ma almeno trascorsa un'ora dal verbale della prima, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti.
Per le delibere che riguardano lo scioglimento dell'Associazione o le modifiche statutarie, l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta, che sarà valida in prima convocazione qualora sia presente la metà più uno dei suoi componenti; in seconda convocazione, che potrà tenersi anche lo stesso giorno della prima, ma trascorsa almeno un'ora dal relativo verbale, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti.
​
CONSIGLIO DIRETTIVO
​
Art.10
Il Consiglio Direttivo è l'organo sociale cui spetta l'approntamento e l'esecuzione del programma annuale di attività, che viene inviato a tutti i soci. Esso predispone il progetto di bilancio preventivo, stila il conto consuntivo ed amministra l'Associazione con ogni potere di ordinaria e straordinaria amministrazione. Le delibere del Consiglio Direttivo saranno valide se prese a maggioranza assoluta con la presenza di almeno metà dei suoi componenti. Il Consiglio Direttivo sarà eletto esclusivamente fra i soci Ordinari con residenza in provincia di Padova.
Il Consiglio Direttivo sarà composto da un numero di 5 (cinque) componenti se gli iscritti non superano i 500 (cinquecento); di 7 (sette) componenti se gli iscritti superano i 500 (cinquecento) fino a 800 (ottocento); se superano gli ottocento (ottocento), il numero dei componenti il Consiglio Direttivo sarà di 9 (nove). Esso rimane in carica tre anni e viene eletto dall'assemblea. Nel caso venisse a mancare il numero statutario dei componenti del Consiglio Direttivo, lo stesso con propria deliberà provvederà alla nomina provvisoria di un membro che dovrà coincidere con la persona che in sede assembleare di nomina del Consiglio in essere ha ricevuto il numero maggiore di voti senza ottenere l'elezione. I membri del Consiglio Direttivo possono essere rieletti.
​
​
PRESIDENTE
​
Art.11
Il Presidente è il legale rappresentante del Consiglio Direttivo e dura in carica quanto il Consiglio Direttivo; è rieleggibile, convoca l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, sottoscrive e firma gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi alla vita ed alle iniziative sociali, cura l'esercizio della delibera, ordina ed esegue i pagamenti nei limiti degli stanziamenti previsti in bilancio.
Esso può delegare tutte o alcune delle sue attribuzioni ad un componente del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo nella prima seduta di insediamento, elegge tra i suoi componenti, oltre al Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.
​
Art.12
Nell'ambito del Consiglio Direttivo saranno affidati incarichi specifici anche con autorizzazione e rappresentanza esterna.
​
​
CLAUSOLA ARBITRALE
​
Art.13
Per le controversie che dovessero sorgere tra gli organi sociali o tra membri di questi, sarà nominato un Collegio Arbitrale composto da tre giudici nominati uno per parte dalle parti in causa ed il terzo, che rivestirà la qualifica di presidente del Collegio Arbitrale da parte dei due nominanti. Il ricorso al giudizio del Collegio Arbitrale sarà eseguito a cura della parte più diligente. Quanto deciso dal Collegio Arbitrale sarà inappellabile.